In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato.

Con particolare riferimento a quest’ultimo settore, la normativa estende l’ambito di applicazione agli enti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. Settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente) e a quelli che adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

 

Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell’ambito della normativa.

 

Cosa non può essere oggetto di segnalazione

Il legislatore specifica ciò che non può essere oggetto di segnalazione: in particolare, sono escluse dalla disciplina del whistleblowing le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

In ogni caso non verranno prese in carico segnalazioni con contenuti non attinenti alla finalità di cui al Decreto, quali ad esempio candidature spontanee, reclami su prodotti, suggerimenti etc.

 

Chi può segnalare

  • Dipendenti e collaboratori di Galbusera;
  • Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività per Galbusera;
  • Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Galbusera;
  • Azionisti (persone fisiche);
  • Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico riconducibile al contesto lavorativo.

 

Protezione dell’identità e tutela della riservatezza del segnalante

  • L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
  • La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;
  • La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Protezione dalle ritorsioni

  • È vietata ogni forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata, posta in essere in ragione della segnalazione, che provochi o possa provocare al segnalante un danno ingiusto;
  • Il d.lgs. 24 prevede un ampio elenco, non tassativo, delle ritorsioni (licenziamento, demansionamento, mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell’orario di lavoro, note di demerito o referenze negative, adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria, ecc.).

 

Come segnalare

Canali di segnalazione

  • interno (nell’ambito del contesto lavorativo);
  • esterno (ANAC);
  • divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
  • denuncia all’Autorità giudiziaria.

 

Scelta del canale di segnalazione

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di particolari condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

 

Canale di segnalazione interno

Il soggetto destinatario della segnalazione è il personale esplicitamente autorizzato ed istruito, operante all’interno della Direzione del Personale.

Per agevolare l’utilizzo di questo importante istituto come strumento di contrasto e di prevenzione di illeciti, Galbusera mette a disposizione differenti modalità di invio delle segnalazioni.

  • Piattaforma on line, basta cliccare sul link https://digitalroom.bdo.it/galbusera e si apre una procedura guidata molto semplice e immediata che consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti attraverso sistemi di crittografia che garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante.
    Proprio per questo è la forma di segnalazione assolutamente prioritaria.
  • Nei casi eccezionali in cui non sia possibile usare la piattaforma on line la segnalazione può essere inviata a Galbusera, tramite i seguenti canali:
    • servizio postale ordinario;
    • raccomandata con ricevuta di ritorno;
    • consegna brevi manu in sede.
  • Per poter usufruire della garanzia di riservatezza ed in vista della protocollazione riservata della comunicazione, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata/Whistleblowing”. Tale segnalazione verrà acquisita al protocollo tramite scansione e registrazione del solo involucro esterno e consegnata senza ritardo al personale autorizzato come sopra specificato.

 

Segnalazione ANAC

Il segnalante è tutelato anche nel caso in cui si rivolga all’ANAC e all’Autorità giudiziaria ordinaria. Le segnalazioni all’ANAC possono essere inviate mediante diversi canali, tra i quali di particolare garanzia è la piattaforma on line accessibile all’indirizzo: https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/

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Ultimo aggiornamento: luglio 2023